La nuova bozza del maxi decreto legge per il sostegno a imprese e famiglie colpite dall’emergenza coronavirus conta 120 articoli. Il documento, ancora allo studio del governo, prevede misure per circa 16 miliardi e contiene disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria, dalla produzione di mascherine al potenziamento dei presidi sanitari, misure di sostegno al lavoro e alla liquiditàdi famiglie e imprese attraverso il sistema bancario. Inserita all’articolo 119 la nomina del supercommissario all’emergenza. Gli atti del supercommissario sono sottratti al controllo della Corte dei Conti e «sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere». Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1,150 miliardi di euro per l’anno 2020. 1,1 MILIARDI ALLA SANITà E 1,5 ALLA PROTEZIONE CIVILE decreto destina 1,15 miliardi al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e 1,5 miliardi al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la protezione civile. ALBERGHI PER LE QUARANTENE Il decreto prevede la possibilità per il prefetto di requisire strutture alberghiere, ovvero altri immobili idonei, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il capo della protezione civile può inoltre requisire in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, "presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché beni mobili di qualsiasi genere", per fronteggiare l'emergenza. Sono previsti indennizzi. EMISSIONE TITOLI DI STATO Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all’attuazione degli interventi  è autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000milioni di euro per l’anno 2020.«Tali somme - si legge nella bozza del maxidecreto -concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge d ibilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione». ADEMPIMENTI TRIBUTARI - Sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti tributari saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020. Non si procederà al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. In arrivo per gli esercenti di negozi e botteghe un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. CASSA INTEGRAZIONE Cassa integrazione salariale in deroga, per le aziende che occupano più di cinque dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e massimo per nove settimane, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Si prevedono 1,347 miliardi di euro per l’anno 2020 per il trattamento ordinario di integrazione salariale e pe rtrasformare la Cigs in Cigo (338,2 milioni). Sono previsti poi 3,293 miliardi di euro per la cassa integrazione in deroga. Escluso il lavoro domestico. NIENTE RITENUTE PER AZIENDE CON RICAVI FINO A 400MILA EURO Per i soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delloStato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000nell’ultimo periodo di imposta, i ricavi e i compensi percepitifino al 31 marzo 2020 non saranno assoggettati alle ritenuted’acconto, a condizione che nel mese precedente non abbianosostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente oassimilato. Lo prevede la nuova bozza dle decreto legge con lemisure sanitarie ed economiche per fronteggiare l’emergenzacoronavirus.I contribuenti che opteranno per questa soluzione dovrannorilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che iricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono aversare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dalsostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 omediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili dipari importo dal mese di maggio, senza applicazione di sanzionie interessi. MASCHERINE «Per la gestione dell’emergenza Covid-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme»: lo si legge all’articolo 15 dell’ultima bozza del maxi decreto legge per il sostegno a imprese e famiglie colpite dall’emergenza coronavirus. L’articolo 5 della nuova bozza del maxidecreto legge  prevede che «Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, sia autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonchè finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza del Covid-19». REDDITO DI ULTIMA ISTANZA Arriva il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per garantire un’indennità, ai lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sarà un decreto del ministro del Lavoro, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, a stabilire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione. PREMIO DI 100 EURO PER I LAVORATORI Un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Lo prevede la nuova bozza del decreto legge con le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione. PERMESSI RETRIBUITI Dodici giornate in più di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l’anno in corso. Sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvederà al monitoraggio comunicando i risultati al Ministero del lavoro e al ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l’Inps rigetterà le domande presentate. CONGEDO PARENTALE PRIVATI  I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata potranno usufruire, per i figlifino a 12 anni di età, di un congedo straordinario per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito.   La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed equivale al 50p er cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. l limite di età non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.