1. Premessa. Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore da oggi 3 marzo 2020 relativamente al settore giustizia, prevede: a) misure specifiche per i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (da ora, breviter, Comuni interessati corrispondenti all’elenco che segue); b) misure applicabili nelle Regioni Lombardia e Veneto; c) misure applicabili nei circondari di Tribunale e nei distretti di Corte di appello cui sono ricompresi i Comuni interessati; d) misure applicabili a “chiunque”, a prescindere dal luogo di residenza o della sede e dall’ufficio giudiziario ove il procedimento sia pendente, debba svolgere attività processuali nei Comuni interessati. Le misure saranno di seguito spiegate avuto riguardo alla tipologia di procedimento. Il Decreto, inoltre, interviene anche in ambito economico. Tra i principali interventi la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette, il sostegno dell’intero settore turistico-alberghiero prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all’emergenza sanitaria, l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia, nonché la proroga delle misure di allerta. In materia di lavoro vengono previste misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori. Di seguito lo schema riassuntivo dei Comuni interessati da misure specifiche nonché i relativi circondari di Tribunale e distretti di Corte di appello. cd. “Zona Rossa” Schema riepilogativo dei territori interessati I Comuni interessati dal decreto legge (cfr. allegato 1), sono: - per Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; - per la Regione Veneto: Vo. I circondari dei Tribunali cui sono ricompresi gli anzidetti Comuni sono i seguenti: - per la Regione Lombardia: Lodi. - per la Regione Veneto: Rovigo1. I distretti di Corte di appello interessati sono: - per la Regione Lombardia: Milano. - per la Regione Veneto: Venezia. N.B.: L’elenco dei Comuni interessati (di cui all’allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) potrebbe essere aggiornato con ulteriore e diverso provvedimento presidenziale. 1. Misure relative ai procedimenti civili. Rinvio di ufficio udienze nell’ambito di procedimenti intra-circondario. Il comma 1 dell’art. 10 del Decreto stabilisce che a decorrere dal 3 marzo 2020 sono rinviate di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni sopra riportati e cioè presso gli uffici Giudiziari ricompresi nel Tribunale di Lodi ed in quello di Rovigo. Eccezioni. Non sono rinviate: le cause di competenza del tribunale per i minorenni; le cause relative ad alimenti; le cause nei procedimenti cautelari; le cause nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; le cause nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio; le cause nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; le cause nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; le cause nei procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile2. Non sono, altresì, soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. Relativamente alla nozione di “grave pregiudizio” si osserva che la valutazione è rimessa, come detto, ove la causa sia di nuova iscrizione, al Presidente del Tribunale e, ove la causa sia già iniziata, al Giudice istruttore ovvero al Collegio. Sul punto è auspicabile che I capi degli Uffici giudiziari interessati (Lodi e Rovigo) adottino di intesa e sentiti i Presidenti dei locali Consigli dell’Ordine degli Avvocati, linee guida uniformi. Dal punto di vista processuale, il comma 2 dell’art. 10, stabilisce che dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020: nei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni interessati (quindi Lodi e Rovigo), salve le eccezioni soprariportate, sono sospesi i termini per il compimento di “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che “chiunque” debba svolgere nelle Regioni dei Comuni interessati (e cioè nelle Regioni Lombardia e Veneto); ”in tutti i procedimenti civili”, a prescindere dall’ufficio giudiziario ove sono pendenti (ndr), e fatte comunque salve le eccezioni soprariportate, sono sospesi i termini per il compimento di “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che “chiunque” debba svolgere nel territorio dei Comuni interessati. Ciò porta a ritenere che la sospensione abbia effetto non solo relativamente ai procedimenti civili pendenti (fatta eccezione per quelli non rinviabili) nei circondari di Tribunale aventi competenza giurisdizionale sui territori dei predetti Comuni, ma anche negli altri circondari delle Regioni Lombardia e Veneto. La sospensione, inoltre, ha effetto in tutti i procedimenti civili ovunque pendenti e per i quali debbano essere esperite attività nei Comuni interessati. A ciò si aggiunga che il Decreto estende l’operatività della sospensione dei termini alle attività (giurisdizionali) condotte dagli avvocati che siano residenti ovvero abbiano sede (rectius, domicilio professionale) nei circondari dei Tribunale dei Comuni interessarti e nelle relative Regioni, nonché a tutti quelli (“Chiunque”) che debbano svolgere qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione nelle Regioni Lombardia e Veneto nonché nei Comuni interessati. IN SINTESI La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 9, 1. opera per tutti i procedimenti civili pendenti (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 1 del Decreto) presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali ricomprendenti i Comuni interessati; 2. opera per tutti i procedimenti civili (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 1 del Decreto) ovunque pendano e per i quali “chiunque” debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati; 3. opera per “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che debba essere svolto da qualunque avvocato, sia che risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) nei Comuni interessati sia che risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) in altro territorio nazionale e debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati. Rinvio di ufficio per procedimenti (anche oltre il circondario ricomprendente i Comuni interessati). Il comma 3 dell’art. 10, stabilisce che in tutti i procedimenti civili sono rinviate di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 tutte le udienze nei processi in cui risulti che le parti ovvero i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni interessati. Per ciò che concerne la nozione di “sede” del difensore, si reputa che essa corrisponda al domicilio professionale. Decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali. Il comma 4 dell’art. 10 del decreto stabilisce che per i soggetti che al 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni interessati, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (dal 1° aprile 2020). Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Il comma 5 dell’art. 10 stabilisce che per i soggetti che al 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni interessati, sono sospesi le scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Presunzione legale. Il comma 6 stabilisce una presunzione iuris et de jure per i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni interessati: il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze. 2. Misure relative ai procedimenti penali. Rinvio di ufficio nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari del circondario di Lodi e Rovigo. Il comma 7 dell’art. 10 stabilisce che a decorrere dal 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sono rinviate di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni sopra riportati e cioè presso gli uffici Giudiziari ricompresi nel Tribunale di Lodi ed in quello di Rovigo. Sospensione dei termini. Il comma 8 dell’art. 10 cit. stabilisce [cfr. lett. a)] che nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che “chiunque” debba svolgere nei medesimi distretti. Del pari stabilisce [cfr. lett. b)] che in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che “chiunque” debba svolgere nei Comuni interessati. La sospensione dei termini opera dunque, - per un verso su base distrettuale (e dunque nei Distretti di Corte di appello di Milano e di Venezia) ed opera a beneficio di “chiunque” e, quindi, anche nei riguardi di tutti gli avvocati - a prescindere dal luogo di residenza ovvero del domicilio legale - che debbano compiere qualsiasi atto, comunicazione e notificazione relativamente a procedimenti penali pendenti presso uffici giudiziari dei distretti interessati; - per altro verso su base “comunale” ed opera a beneficio di “chiunque” e, quindi, anche nei riguardi di tutti gli avvocati - a prescindere dal luogo di residenza ovvero del domicilio legale - che debbano compiere qualsiasi atto, comunicazione e notificazione nel territorio comunale per procedimenti penali pendenti presso un qualsivoglia ufficio giudiziario. IN SINTESI La sospensione dei termini di cui al comma 8 dell’art. 10 del decreto legge 9, 1. opera per tutti i procedimenti penali pendenti (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 11 del Decreto) presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali ricomprendenti i Comuni interessati; 2. opera per tutti i procedimenti penali (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 11 del Decreto) ovunque pendano e per i quali “chiunque” debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati; 2. opera per “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che debba essere svolto da qualunque avvocato, sia che risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) nei Comuni interessati sia che risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) in altro territorio nazionale e debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati. Termini processuali a pena di inammissibilità o decadenza. Il comma 9 dell’art. 10 prevede che a decorrere dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto) nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei Comuni interessati i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020. Rinvio di ufficio nei procedimenti penali pendenti in un qualsivoglia ufficio giudiziario. Il comma 10 stabilisce che a decorrere dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto), nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei Comuni interessati, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020. Eccezioni. Il comma 11 prevede i casi in cui non si applica la sospensione dei termini né il rinvio di ufficio dell’udienza: udienza di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. Nei detti casi, il comma 12 dell’art. 10, stabilisce “ove possibile” che la partecipazione avvenga mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Sospensione termine prescrizionale. Da ultimo, il Decreto, al comma 13 dell’art. 10, prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10. 4. Misure relativi ai giudizi innanzi le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. A decorrere dal 3 marzo 2020 presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei Comuni interessati. Le sezioni di controllo della Corte dei conti, rinviano d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle predette attività, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020. 5. Misure relative ai procedimenti pendenti presso gli Organi della giustizia amministrativa. Il comma 17 dell’art. 10 stabilisce, a decorrere dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data dell’entrata in vigore del Decreto) e sino al 31 marzo 2020: - la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che “chiunque” debba svolgere nei Comuni interessati; - il rinvio di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni interessati. E’ previsto, altresì, che il giudice amministrativo conceda la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 6. Misure relative agli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni Lombardia e Veneto. Il comma 14 dell’art. 10 del Decreto stabilisce che, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni Lombardia e Veneto, dal 3 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020 , i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza, mediante, ove possibile apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti. E’, altresì, previsto la medesima disciplina operi anche negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle altre Regioni italiane quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni interessati. 1 Per effetto della modifica della geografia giudiziaria, le competenze territoriali dei Tribunali di Padova e Rovigo non coincidono più con il territorio provinciale. Il Tribunale di Rovigo ha competenza per l’intera provincia di Rovigo e per alcuni comuni della Provincia di Padova (Baone, Barbona, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense) tra cui Vo. 2 Art. 283 c.p.c. - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello. Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.