È una prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da Hiv, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

È possibile svolgere lavori di pubblica utilità nel caso di guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, nei reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 ( produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità), quando non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria. I lavori di pubblica utilità possono essere disposti anche quando il giudice concede la sospensione condizionale della pena e ritiene che sia necessaria un’attività riparatoria da svolgere entro un determinato termine.

Può essere richiesta da persone indagate o imputate per i reati di resistenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di rissa, furto, ricettazione e per altri reati puniti fino a quattro anni di carcere. Per ottenere questa sospensione bisogna dare la propria disponibilità a risarcire il danno e a eliminare le conseguenze del reato. In particolare la persona deve essere disposta a svolgere un lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o un’associazione di volontariato.

Se la prova è positiva il reato viene cancellato e non risulterà dal certificato penale. Se durante la prova la persona commette un reato o trasgredisce le prescrizioni imposte dal giudice il processo riprende immediatamente. Appena la persona indagata o imputata ha notizia di un processo penale nei suoi confronti deve, al più presto, fare domanda di sospensione del processo al giudice. Con la domanda di sospensione del processo l’indagato o l’imputato deve però dimostrare di essersi rivolto all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del territorio competente.