Se la riforma del processo penale continua il suo percorso accidentato, la riforma del rito civile invece è arrivata in porto. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha licenziato lo schema di disegno di legge, con la delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, ha ribadito che la riforma del processo civile «elimina i tempi morti nelle udienze, quelli in cui non succede nulla» e semplifica i procedimenti «troppo complicati». L’obiettivo «è quello di dimezzare i tempi del processo». Le adr La legge delega prevede sia l’ampliamento del catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il tentativo di risoluzione alternativa, che l’esclusione del ricorso alla mediazione obbligatoria nei casi di responsabilità sanitaria; contratti finanziari, bancari e assicurativi (ovvero i casi in cui lo strumento si è dimostrato meno efficace). L’obbligatorietà della negoziazione assistita, infine, è stata esclusa per le controversie derivanti dalla circolazione stradale. Si introduce inoltre un procedimento speciale di mediazione in caso di scioglimento delle comunioni: la materia è una di quelle con durata maggiore, ma anche quella in cui lo strumento alternativo di risoluzione si è dimostrato più efficace. La mediazione dovrà essere condotta da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso. Velocizzazione Si riducono i casi di competenza del tribunale in composizione collegiale, mentre anche il processo davanti al giudice di pace si deve svolgere sul modello di quello davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione. Si prevede la sostituzione del procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato, modellato sul rito sommario di cognizione (sono destinati ad essere abrogati gli articoli 702 bis e seguenti c.p.c.) e sul rito del lavoro. Viene cancellato, infine, il “rito Fornero” dai processi del lavoro. Tra le novità c’è anche l’eliminazione della possibilità di conversione del rito qualora emergano necessità istruttorie e l’introduzione di un sistema di preclusioni, al fine di fissare il thema decidendum prima dell’udienza di prima comparazione. Sul fronte procedurale, l’atto introduttivo sarà sempre il ricorso, i termini a comparire sono ridotti a un massimo di 120 giorni, mentre il termine per la costituzione del convenuto è portato a 40 giorni prima dell’udienza (per consentire termine all’attore per la replica. A pena di decadenza entro 10 giorni prima dell’udienza, è consentito al convenuto e al terzo chiamato la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni. Infine, il giudice deve provvedere a fissare il calendario delle udienze nel momento in cui provvede sulle istanze istruttorie. Le parti, invece, hanno l’obbligo di depositare documenti e atti in via esclusivamente telematica. Appello L’atto introduttivo diventa quello del ricorso, con indicazione di un termine non superiore a 90 giorni per la fissazione della prima udienza. Per i provvedimenti di natura procedurale ma a contenuto definitorio viene stabilita la forma semplificata dell’ordinanza. La sentenza d’appello, infine, deve essere pronunciata in udienza, al termine della discussione orale e previa precisazione delle conclusione, oppure al termine della successiva udienza di discussione. In questo caso, però, va fissato un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le note difensive. Quanto alla sospensione, è stato individuato il presupposto ulteriore del giudizio di elevata (non solo possibile o probabile) fondatezza dell’impugnazione e quello della presenza di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza. Leale collaborazione Nel caso di responsabilità aggravata delle parti o dei terzi, vengono previste sanzioni specifiche in favore della cassa delle ammende e conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto a consentire l’ispezione di persone e di cose, o di inadempimento ingiustificato dell’ordine di esibizione di documenti o qualsiasi altra cosa di necessaria acquisizione al processo. Inoltre, viene fissato un termine entro il quale la Pa deve rispondere alla richiesta di informazioni relative ad atti o documenti.