Il magistrato del Tribunale di sorveglianza è per sempre. Lo ha ribadito recentemente il Consiglio superiore della magistratura, che ha bocciato l’istanza di applicazione ad altro ufficio per motivi personali presentata da un magistrato di sorveglianza.

Tranne il caso che l’interessato non faccia domanda di trasferimento, “i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salvo l’applicazione per portare a compimento procedimenti in corso”, scrivono da Palazzo dei Marescialli.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE La delibera del Csm ribadisce, quindi, il ruolo fondamentale che hanno i magistrati di sorveglianza nell’esecuzione della pena per i condannati con sentenza definitiva.

Già la legge del 2006 sull’Ordinamento giudiziario aveva messo alcuni importanti paletti. Pur svolgendo funzioni giudicanti a tutti gli effetti, il magistrato di sorveglianza era stato infatti esonerato dal cambiare incarico trascorsi dieci anni.

Mentre tutti i suoi “colleghi”, gip, giudici penali e civili, di Tribunale o d’Appello, allo scadere dei dieci anni devono “reinventarsi” una funzione, il magistrato di sorveglianza no. Per lui nessun trasferimento, con tutte le conseguenze del caso.

Il tema si presta a diverse riflessioni soprattutto per quanto riguarda la gestione dei detenuti, anche con pene particolarmente elevate.

LE RICADUTE SUI DETENUTI Un condannato all’ergastolo, ad esempio, avrà sempre lo stesso “interlocutore” in toga per qualsiasi genere di richiesta, ad iniziare dall’essere ammesso a misure alternative alla detenzione in carcere.

Indubbiamente, sulla carta, ciò dovrebbe garantire una corretta gestione della pena sotto il profilo della diretta conoscenza del detenuto. La stessa possibilità di effettuare visite negli istituti penitenziari da parte del magistrato di sorveglianza aumenta poi tali momenti conoscitivi. Attualmente sono circa 193 i magistrati di sorveglianza in sevizio. L’organico previsto è di 204.