Accedere al patrocinio a spese dello Stato diventa sempre più complicato. E paradossalmente accade soprattutto se sei talmente povero da avere reddito zero.

A denunciarlo è l’avvocato Corrado Limentani, penalista del Foro di Milano, che con un post su Facebook, diventato virale e rilanciato dall’agenzia di stampa Agi, ha messo sotto i riflettori la questione. «Si moltiplicano, è successo anche oggi - scriveva il 3 aprile scorso - le decisioni dei giudici che negano il beneficio». Ma a sorprendere il legale sono soprattutto le motivazioni alla base del diniego: secondo il giudice, «vista l'oggettiva impossibilità di sopravvivenza da parte del richiedente e del proprio nucleo familiare alla luce di un reddito così esiguo, si presume che l'istante sia percettore di reddito non dichiarato ai fini fiscali in quanto provento di attività lavorativa svolta in nero o beneficiario di regalie o elargizioni di congiunti il cui ammontare consente il sostentamento, di modo che il tenore della dichiarazione ( di nullatenenza) non consente di effettuare alcuna concreta valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di reddito che consentono l’ammissione al patrocinio». Da qui la protesta di Limantini: «Come affossare un istituto di grande civiltà giuridica e negare cinicamente a un povero il diritto alla difesa. Per fortuna, in realtà, l’avvocato di norma lo difende ugualmente, gratis: tutto sommato siamo una categoria che ha ancora un briciolo di umanità».

Secondo la sentenza citata da Limentani, la totale povertà sarebbe incompatibile con il gratuito patrocinio, perché è impossibile immaginare che qualcuno sopravviva con reddito zero. Ed è quindi molto più probabile - anche se non dimostrato - che il nullatenente stia mentendo, nascondendo redditi percepiti in nero. Senza controlli, senza prove a supporto del sospetto del giudice. Un controsenso, considerando la ratio alla base dell’istituto, che consente agli indigenti di potersi difendere efficacemente anche in situazioni di particolare disagio economico. Ma un controsenso, soprattutto, considerati i poteri di accertamento assegnai al giudice, poteri il cui esercizio è imposto ai fini della giustificazione del rigetto. Di sicuro, come denunciato dagli Ordini di tutta Italia, c’è un problema di fondi: le somme stanziate non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande legittime. Ma la storia raccontata da Limentani contrasta con una sentenza della Cassazione di fine 2017, secondo cui l’effettività del criterio solidaristico alla base dell’istituto «verrebbe meno laddove si negasse il diritto a coloro i quali dichiarino di non possedere alcun reddito sulla base della presunzione dell’inverosimiglianza della dichiarazione medesima». Insomma, «la semplice affermazione dell’assenza totale di reddito non è affatto di per sé un ' potenziale inganno' - continua la Suprema Corte - trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile. Ed anzi, della più grave delle situazioni tutelate dalla normativa che assicura la difesa dei non abbienti». Il giudice non può dunque entrare nel merito dell’autocertificazione presentata da chi richiede il gratuito patrocinio per valutarne l'attendibilità, «dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'ufficio finanziario, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata».