Accade spesso, esclusivamente quando sono ordinanze che hanno accolto i ricorsi dei detenuti al 41 bis, che le direzioni delle carceri non ne danno esecuzione. Su Il Dubbio abbiamo parlato del caso emblematico di Viterbo. A denunciare l’accaduto è stata l’avvocata Francesca Vianello, riferendosi al reclamo vinto dal suo assistito, Salvatore Madonia – figlio dello storico boss di Cosa Nostra Francesco Madonia -, che si trova in carcere dal 1991 e condannato al 41 bis dal 10 luglio del 1992. «Abbiamo vinto un reclamo dinanzi il Tribunale di sorveglianza di Roma – spiegò l’avvocata Vianello a Il Dubbio

– che ha ordinato di disapplicare la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nella parte in cui dispone lo spegnimento della tv dalle 24 alle 07 ma, nonostante questo, non stanno eseguendo l’ordinanza e hanno detto al detenuto di fare richiesta di ottemperanza». Alla fine è riuscito ad ottenere ciò che gli spettava, ma solo dopo la richiesta di ottemperanza. Accade dappertutto, così come il discorso delle ore d’aria. Nonostante la sentenza della cassazione sull’aria d’aria sottratta, diversi istituti penitenziari che ospitano il 41 bis non applicano ciò che ha deciso la corte suprema. La sentenza, resa pubblica ad ottobre del 2018, nel respingere un ricorso del ministro della Giustizia avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari in tema di fruizione di ore all'aperto, ha chiaramente affermato che in esito a una lettura sistematica delle norme in materia «la sovrapposizione della permanenza all'aria aperta e della socialità costituisce un'operazione non corretta» . Sì, perché molti istituti penitenziari che ospitano il 41 bis, hanno interpretato, in senso restrittivo, la circolare del Dap che ha uniformato le regole del carcere duro. Come? Il detenuto nel regime duro può usufruire di due ore giornaliere all'aria aperta, in alternativa ad un'ora massima di tempo da impiegare nelle attività ricreative- sportive, nell'accesso alla sala pittura o alla biblioteca. Ma non entrambe. Il detenuto deve, quindi, scegliere come impiegare le due ore massime di accesso all'aria aperta. Fino a poco tempo fa permaneva l'interpretazione restrittiva che non coglie le riflessioni prospettate di recente da parte della dottrina e di una parte della giurisprudenza di merito, che - in presenza di determinate condizioni soggettive e alla luce di fattori ambientali favorevoli - ha ribadito l'importanza di concedere al detenuto in regime di 41 bis la possibilità di accedere all'aria aperta per due ore al giorno, senza con ciò penalizzare eccessivamente lo stesso, scomputando da tale soglia i servizi ' rieducativi' garantiti dall'istituto penitenziario. Ma, come detto, i detenuti, singolarmente, per ottenere ciò che i magistrati hanno ordinato, devono fare sempre ottemperanza, perché l’amministrazione penitenziaria non esegue.

I problemi legati all’osservanza effettiva delle ordinanze della Magistratura di sorveglianza, competente a regolare le modalità applicative del regime speciale e a decidere sui reclami a esse inerenti, proposti dalle persone detenute ai sensi dell’articolo 35- bis dell’ordinamento penitenziario e che hanno per oggetto la lamentata violazione di diritti, è stato evidenziato anche dall’ultima relazione al Parlamento del Garante nazionale delle persone private della libertà. «Il profilo di criticità – si legge nel rapporto del Garante - si è rivelato all’osservazione diretta e concreta della mancata esecuzione di tali provvedimenti giudiziari da parte delle Direzioni degli Istituti, destinatarie delle ordinanze e chiamate, pertanto, a rispettarle e a darvi esecutività: l’effettiva esecutività degli ordini disposti dall’Autorità giudiziaria per porre rimedio alle violazioni dei diritti riconosciute si persegue, in buona parte dei casi, soltanto attivando il giudizio di ottemperanza». Per questa ragione il Garante nazionale, che ha avuto modo di rappresentare il problema anche al Csm, confida nell’intervento del Parlamento per la verifica dell’operato degli Organi amministrativi rispetto alle pronunce giurisdizionali e per l’eventuale revisione della procedura del reclamo giurisdizionale in termini di rafforzamento dell’esecutività immediata delle ordinanze giurisdizionali.