È illegittimo considerare perfezionata il giorno successivo la notifica telematica eseguita dopo le 21. A deciderlo è stata la Corte costituzionale, che lo scorso 19 marzo si è pronunciata sulla questione di legittimità sollevata nel corso di un processo civile davanti alla Corte d’Appello di Milano, nel quale era stata contestata l’ammissibilità del ricorso in quanto notificato tramite pec, l’ultimo giorno utile, alle 21.04 e, quindi, in una fascia oraria, stando all’articolo 45 bis del dl 90/ 2014, che lo rendeva tardivo. Per la Consulta, però il divieto di notifica telematica oltre le ore 21, introdotto a tutela del diritto al riposo del destinatario, non giustifica «la limitazione degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente», che ha come tempo utile tutte le 24 ore del giorno stabilito come termine ultimo.

«Una decisione estremamente importante ha commentato Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf - È una cosa che aspettavamo e che facilita il nostro lavoro.

Tre ore in più possono sembrare un’inezia, ma a volte sono decisive». Il limite era nato sulla falsariga di una vecchia norma del codice di procedura civile, che prevedeva degli orari di massima per le notifiche tramite ufficiale giudiziario, nel rispetto degli orari di riposo. «Ma questo con le notifiche telematiche non c’entra - conclude Pasqualin - Sul tema si era sollevato un robusto movimento di opinione contraria, che la Cassazione non ha mai voluto recepire. E che alla fine la Corte d’appello di Milano ha tradotto in un’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale».