Non appaiono sufficienti, e in ogni caso,«non emergono con la necessaria chiarezza e coerenza argomentativa» indizi contro lex sindaco di Riace Mimmo Lucano in relazione allaccusa di aver «turbato» le procedure di gara per lassegnazione, nel suo Comune, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che veniva effettuato con la«modalità dellasinello porta a porta». Lo scrive la sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perché, alla fine dello scorso febbraio, decise di accogliere parzialmente il ricorso della difesa di Lucano e di disporre un nuovo Riesame, limitatamente al reato di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», sulla misura cautelare del divieto di dimora a Riace alla quale il sindaco (ora sospeso) è sottoposto dallottobre 2018. I giudici di piazza Cavour, in particolare, ribadiscono nella sentenza depositata oggi - come già fatto la scorsa settimana con la sentenza su Lemlem Tesfahun, compagna di Lucano, per la quale è stata revocata la misura dellobbligo di firma - la«correttezza» delle argomentazioni del Riesame di Reggio Calabria relative allipotesi di reato di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina contestato al sindaco di Riace, per cui viene sottolineata «la gravità del panorama indiziario».Quanto alla gestione dei rifiuti, al contrario, lordinanza del Riesame «non si sofferma sulla valutazione di un profilo rilevante ai fini dellapprezzamento del requisito della gravità indiziaria - osserva la Cassazione - esaminando quali altre imprese in quel territorio, oltre le cooperative sociali affidatarie per anni del servizio, avrebbero potuto in quel momento svolgerlo, tenuto conto della conformazione del centro storico del Comune interessato e delle specifiche caratteristiche dellattività che di quel servizio costituiva loggetto». In sintesi, secondo i giudici del "Palazzaccio",«non emergono con la necessaria chiarezza di analisi gli atti o i comportamenti che lindagato avrebbe materialmente posto in essere per realizzare in concreto una serie di condotte che, allo stato, paiono solo assertivamente ipotizzate e le cui note modali, peraltro, non vengono sotto alcun profilo tratteggiate,rimanendo addirittura contraddette dalla connotazione di collegialità propria di tutti gli atti di affidamento e dalla dedotta circostanza di fatto relativa alla pacifica presenza in ciascuna delle pertinenti delibere amministrative adottate nel corso della procedura seguita dai competenti organi municipali dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato». Sul punto, dunque, il Riesame, conclude la Cassazione, dovrà«eliminare i rilevati vizi e colmare le lacune della motivazione».