L'altro ieri il Dubbio ha affrontato le problematiche delle detenute transessuali e i ristretti Lgtb in generale. Con una recente ordinanza, l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha accolto il reclamo di un detenuto omosessuale che era stato destinato dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria in una sezione protetta e promiscua, insieme a detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione (sex offenders, collaboratori di giustizia, ecc..).

Il magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi ha sottolineato come con la recente riforma dell'Ordinamento penitenziario sia stato riconosciuto il diritto, ex art. 14, comma 7 O. P. delle persone che abbiano dichiarato il proprio orientamento omosessuale ( con dichiarazione rimessa alla sola scelta dell'interessato, anche al fine di fruire di colloqui e trattamento finalizzati alla tutela dei suoi rapporti familiari) ad essere allocate, ove lo richiedano per esigenze di sicurezza, in sezioni ' omogenee' e comunque alla partecipazione alle attività trattamentali.

Di conseguenza è illegittima l'allocazione in sezioni promiscue, sia perché le stesse non assicurano piena protezione, attesa la detta promiscuità con detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione, sia perché nel caso concreto non assicura piena partecipazione al trattamento rieducativo.

Accogliendo il reclamo, dunque, il giudice ha ordinato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il suo trasferimento in sezione omogenea entro il termine di 30 giorni e con obbligo di comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Il detenuto, nel suo reclamo, aveva lamentato di subire come una vessazione il proprio inserimento all’interno di una sezione “protetta” dell’istituto penitenziario, nella quale erano presenti anche detenuti separati dal resto della popolazione ristretta per la particolare tipologia di reati commessi, e aveva aggiunto di non essere posto in condizioni neppure di svolgere sufficienti attività trattamentali, che in quella sezione non sarebbero adeguatamente previste. La casa circondariale ha confermato l’avvenuto inserimento del detenuto all’interno della sezione definita come “protetti promiscua” in ragione dell’orientamento sessuale dichiarato dall’interessato. Il magistrato di sorveglianza ha aggiunto che lo stesso appare polarizzato, nell’osservazione, sui timori legati alla propria condizione di persona omosessuale, invisa ai suoi connazionali, e sul desiderio di essere trasferito presso un altro carcere dove a suo dire poteva contare su molte opportunità risocializzanti.

Il magistrato Gianfilippi ha accolto il reclamo, premettendo che è trattato nelle forme di cui all’articolo 35 dell’Ordinamento penitenziario, il quale – grazie alla recente riforma – esplicita ulteriormente il diritto che ciascun detenuto ha ad un trattamento penitenziario imparziale e non discriminatorio, aggiungendo un espresso riferimento al divieto di discriminazione dipese dal sesso, dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale.

Il detenuto era stato ristretto nella sezione specifica solamente perché aveva dichiarato il proprio orientamento. In estrema sintesi, la protezione e quindi separazione dai detenuti per evitare di subire aggressioni e sopraffazioni sì. Ma assieme a detenuti che hanno le sue stesse esigenze di protezione. Ovviamente con la possibilità di compiere attività trattamentali assieme agli altri detenuti, sotto l’attento controllo degli agenti penitenziari.