L’istituto della legittima difesa, previsto dall’articolo 52 del codice penale, è una causa di giustificazione del reato. Il codice, infatti, recita che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa», con l’aggiunta di un ulteriore comma, introdotto dalla legge n. 59 del 2006: «Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma ( reato di violazione di domicilio, ndr), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o altrui incolumità; i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

I limiti legali della legittima difesa, dunque, sono l’attualità del pericolo ( che deve essere imminente e persistente) e la proporzionalità della reazione rispetto all’offesa ( valutata tenendo in considerazione vari fattori, tra cui i mezzi utilizzati, i beni giuridici contrapposti, l’inevitabilità della reazione). La riforma del 2006 ha introdotto la ' presunzione di proporzione' nel caso del reato di violazione di domicilio: in questo caso, la scriminante della legittima difesa si applica nel caso sia in pericolo l’incolumità di una persona o di beni propri, nel caso in cui ci sia pericolo di aggressione e l’arma utilizzata sia legittimamente detenuta. Secondo la dottrina, l’onere della prova è in capo a chi invoca l’istituto, il quale deve dimostrare in sede processuale che la vittima o il ferito si trovassero illegittimamente nella proprietà altrui, che stessero mettendo a rischio l’incolumità di qualcuno e che non esistessero mezzi alternativi di difesa. Nei casi in cui il magistrato giudica di aver ecceduto oltre i limiti, l’agente ha commesso eccesso colposo di legittima difesa e dunque la condotta è punita a titolo di reato colposo. In altri termini, se per un errore di valutazione o un errore nell’utilizzo dei mezzi di difesa si arreca un danno maggiore di quello in realtà necessario, si risponde penalmente del fatto.

L’ipotesi di riforma presentata dalla Lega, prevede di modificare l’articolo 52 introducendo la “presunzione di legittima difesa” nel caso in cui «colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». La proposta elimina, dunque, la discrezionalità nella valutazione della sussistenza della legittima difesa ed elimina il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa.

Nel dibattito sulla riforma, tra le critiche mosse anche quella di favorire la diffusione di armi da fuoco come strumento di difesa domiciliare.

Attualmente, in Italia, non esistono dati precisi sul numero di armi da fuoco detenute da privati: il numero si aggira intorno ai 7 milioni ( 11,9 armi da fuoco ogni 100 abitanti). Il numero di morti con armi da fuoco, invece, è maggiore rispetto alla maggior parte dell’Unione Europea, con 7 assassinii ogni milione di abitanti.

GERMANIA

Nel codice penale tedesco, la

Notwehr è «quella difesa che è necessaria per respingere da sè o da altri un attacco presente: pertanto, non agisce anti giuridicamente chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa». Inoltre, è prevista la non punibilità per chi «eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico». L’ordinamento tedesco prevede un solo limite alla legittima difesa: l’esistenza di un pericolo imminente. Invece, non esiste alcun riferimento alla proporzionalità. Comparandola con l’articolo 52 del codice penale italiano, la norma è però più stringente: il pericolo, infatti, deve essere già presente e non basta il ' pericolo imminente'. La soglia, teoricamorti mente, è posticipata nel tempo rispetto alla difesa ' anticipata' prevista dal nostro ordinamento. Nei fatti, però, l’interpretazione non è molto diversa da quella italiana: per individuare il momento in cui inizia lo stato di legittima difesa che giustifichi la reazione, i giuristi tedeschi fanno riferimento al momento del «pericolo immediato e diretto», oppure al momento in cui «l’aggressore passa dallo stadio degli atti preparatori a quello del tentativo».

Interessante è la causa di non punibilità dell’agente qualora ecceda i limiti della legittima difesa per turbamento, paura o panico. La legge, infatti, considera condizioni soggettive del ' difensore' e le considera delle esimenti. I casi considerati dal legislatore sono quelli di un attacco a sorpresa, come il caso dell’intruso notturno in una casa di famiglia e uno degli abitanti, preso dal panico, reagisca in modo esagerato e irrazionale. È non imputabile chi eccede nel modo della difesa: chi spara un colpo, per esempio, anche quando sarebbe sufficiente minacciarne l’uso. Quanto ai limiti temporali di questo eccesso, le interpretazioni sono diverse ma, a titolo esemplificativo, nel caso di un aggressore già ferito alle gambe da un colpo di pistola, un secondo colpo è giustificabile solo se l’aggredito ha ecceduto per paura o turbamento, non però per rabbia o volontà di vendetta. Anche in ipotesi di questo tipo, tuttavia, le corti tedesche si sono espresse in modo diverso. Con 25 milioni di pistole e fucili, la Germania è il paese con più “armato d’Europa” ( 30 ogni 100 abitanti). I causati da armi da fuoco, invece, sono in media 1,9 per milione di abitanti.

SPAGNA

La legítima defensa spagnola, come quella tedesca, non prevede esplicitamente la proporzione tra offesa e difesa e contiene l’ipotesi di scriminante dettata dal panico. I requisiti sono: l’aggressione ingiusta, il pericolo grave e imminente; la ragionevole necessità del mezzo impiegato per impedirla o respingerla; la mancanza di adeguata provocazione da parte dell’aggredito. Inoltre, «in caso di difesa della dimora o delle sue dipendenze, si considera aggressione ingiusta l’indebita introduzione in esse». Il codice spagnolo differenzia il caso in cui la difesa riguardi le persone o i beni patrimoniali: nel secondo caso, l’aggressore deve aver esposto i beni ad un pericolo grave ed imminente e che costituisca reato. Inoltre, aggiunge l’elemento soggettivo per cui l’agente non abbia provocato l’aggredito e agisca al solo fine di difendersi. Esiste infine l’istituto della ' difesa incompleta', che garantisce all’agente solo una attenuazione della pena ma non lo scrimina. Si applica nel caso in cui manchino i requisiti non essenziali dell’esimente della legittima difesa: giurisprudenzialmente, i casi riguardano l’ipotesi di sproporzione tra difesa e offesa.

In Spagna le armi sono circa 4,5 milioni ( 10 ogni 100 abitanti), con in media 2 morti causate da fucili e pistole, ogni milione di abitanti.

FRANCIA

In base all’articolo 122- 5 del codice penale, «non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustificato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa, salvo che vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco». Il secondo comma prevede che «Non risponde penalmente la persona che, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, allorché questo atto sia strettamente necessario allo scopo perseguito, fintanto che i mezzi sono proporzionati alla gravità dell’infrazione». Come in Spagna, si distinguono le ipotesi di difesa della persona e difesa del patrimonio e, in questo secondo caso, si applica un regime più stringente ( posticipando al massimo il momento in cui sia legittima la difesa e proporzionandola alla gravità del reato). Come in Italia, invece, si prevede il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. Inoltre, è prevista la ' legittima difesa in due circostanze: per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza. In questi casi, si inverte l’onere probatorio: è la pubblica accusa a dover dimostrare che non sussistano i requisiti della presunta legittima difesa. La Francia conta 19 milioni di armi ( 31 ogni 100 abitanti), ma il tasso di mortalità per armi da fuoco è tra i più bassi: 0,6 morti ogni milione di abitanti.

GRAN BRETAGNA

Il Regno Unito è un sistema di common law, dunque la self defence poggia le proprie basi in diverse fonti normative. In generale, si può dire che consista «nell’uso legittimo della forza, in difesa di un determinato diritto privato o pubblico, a determinati scopi», come prevede il Criminal Law Act. Le forme di legittima difesa si differenziano a seconda degli scopi perseguiti: la legittima difesa privata ( che più si avvicina alla legittima difesa di civil law) ricorre nel caso in cui l’uso della forza sia finalizzato a proteggere l’agente o un terzo da una aggressione ingiusta alla vita, all’incolumità fisica o alla compressione della libertà personale.

Un altra forma di legittima difesa, prevista dal Criminal Damage Act, è volta «a proteggere la proprietà da una illegittima appropriazione».

I presupposti sono che l’uso della forza sia “necessario” e non ecceda il limite della “ragionevolezza”.

Quanto alla necessità, la valutazione spetta alle corti, ma i requisiti fondamentali sono: se l’agente poteva ritirarsi dalla situazione di pericolo, se la minaccia era imminente, se l’agente ha commesso errori che hanno indotto a ritenere che il proprio agire era giustificato. L’imminenza della minaccia si ha nel caso in cui il «sussista un pericolo apprezzabile» e sia impossibile «far ricorso alla protezione della forza pubblica e di riceverne tutela efficace», ma l’aggressione deve essere comunque almeno iniziata. Il limite di “ragionevolezza”, secondo la giurisprudenza inglese, si misura in rapporto alla necessità difensiva, ovvero alla situazione di pericolo che l’agente si trova a fronteggiare. Il parametro è il cosiddetto “reasonable person standard”, ovvero la condotta della persona media ordinariamente prudente. Il criterio è stato precisato nel Criminal Justice and Immigration Act del 2008, in cui si chiarisce che va valutata la percezione - «genuina e non alterata» - della vittima rispetto al pericolo a cui essa è stata esposta in diretta conseguenza dell’aggressione di terzi.

La nozione di legittima difesa è stata ulteriormente delimitata nel 2012, che ha incluso la difesa dei propri beni. In

questa circostanza, la legge fa esplicito riferimento alla possibile fuga dell’aggressore, che fa venire meno il pericolo per la vittima. L’anno successivo, nel Crime and Courts Act 2013, si è stabilito che un uso anche non proporzionato della forza è legittimo nel caso della difesa del proprio luogo di residenza dall’intrusione non autorizzata di terzi. Questo però non si può invocare nel caso di aggressore in fuga, nè nel caso di agguati nei confronti degli intrusi in procinto di commetpresunta' tere reati.

In Gran Bretagna le armi da fuoco sono circa 4 milioni ( 6,5 ogni 100 abitanti), con un tasso di mortalità dovuta a sparatorie di 0,7 morti ogni milione di abitanti.

USA

Negli Stati Uniti la legittima difesa opera in modo diverso da Stato a Stato, fermi però i principi costituzionali dell’inviolabilità della proprietà privata e del diritto a possedere armi. Alcuni Stati, come la Florida e il Nevada, sono i più permissivi e applicano il cosiddetto “stand your ground” ( difendi il tuo territorio), per cui il cittadino ha diritto a rispondere con qualsiasi mezzo, anche con armi da fuoco, se sente minacciata la propria incolumità. Gli unici limiti sono che colui che ha agito non avesse alternative ( come la fuga o la richiesta di aiuto) e che la sua percezione del pericolo imminente fosse fondata: entrambi devono essere dimostrati davanti al giudice. Anche il diritto a difendere la proprietà privata varia a seconda degli Stati. In Texas, per esempio, il proprietario è autorizzato a rispondere con forza letale se qualcuno entra nel suo terreno. Altri Stati, invece, impongono che per usare la forza sia necessario che l’intruso superi la porta di casa in modo deliberato. In materia oggi vige la cosiddetta “Castle doctrine”, recepita dalla maggior parte degli Stati, che prevede dei precisi requisiti per invocare

la legittima difesa: il luogo in cui sia lecito difendersi è di regola la casa; chi intende difendersi deve occuparla in modo lecito; l’aggressione deve essere illecita; chi intende difendersi deve aver tentato una ritirata o una reazione non mortale, salvo che questo non risulti inattuabile o troppo rischioso; l’entità dell’offesa deve essere tale da far credere in modo ragionevole che l’aggressore intenda infliggere la morte o gravi lesioni a chi si trova in casa; chi si difende non deve aver precedentemente dato causa all’aggressione.

Quanto ai dati sulla diffusione delle armi da fuoco, Negli Stati Uniti circolano mediamente tra i 270 e i 310 milioni di armi ( i media 88.8 armi ogni 100 abitanti) e hanno provocato - secondo i dati del 2014 - 105,4 vittime ogni milione di abitanti.