Chi lucra sull’accoglienza dei migranti? L’elenco l’ ha stilato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e in cima alla lista ha messo le «lobby degli avvocati d’ufficio». Più compiutamente, alla domanda del Corsera su come rivedere i costi dell’accoglienza, Salvini ha risposto che «In Italia c’è una lobby che si sta arricchendo in modo che non ritengo opportuno» e, a richiesta di chiarimento, ha spiegato che esiste una «lobby degli avvocati d’ufficio», che prospera grazie ai ricorsi alle domande d’asilo respinte. «Il 99% dei respinti fa ricorso pressochè in automatico, perchè lo Stato garantisce un avvocato d’ufficio che paghiamo tutti noi». L’inutile orpello del diritto alla difesa tecnica nota il Ministro - provoca un’ulteriore effetto negativo: così «si intasano i tribunali: lavorerò con il collega alla Giustizia per intervenire anche su questo».

Alle critiche ha pubblicamente risposto dalle pagine di questo giornale il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin ( nella pagina a fianco). Contro Salvini hanno preso posizione anche l’Aiga e l’Ocf, ricordando l’alta funzione sociale del ruolo di difensore d’ufficio. Lo stesso ha fatto la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando: «L’avvocatura, libera e senza lobby, sarà sempre dalla parte dei ' senza potere'». Spontanea, però, sorge la domanda sull’esistenza o meno di una «lobby degli avvocati d’ufficio», istituto gravemente confuso nell’intervista dal ministro con il patrocinio a spese dello Stato.

GLI AVVOCATI D’UFFICIO

L’istituto della difesa d’ufficio, contemplato nell’articolo 97 del codice di procedura penale, è previsto nel caso in cui «l’imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo». Si tratta dunque di una figura che garantisce l’effettività della difesa, in tutto e per tutto identica a quella del difensore di fiducia: l’unica differenza è che il difensore di fiducia viene nominato direttamente dall’imputato, quello d’ufficio, invece, viene individuato e indicato ai fini della nomina «a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria», grazie ad «elenchi dei difensori» predisposti dai consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un’apposito ufficio centralizzato. I consigli dell’ordine, inoltre, fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L’avvocato d’ufficio, esattamente come quello di fiducia, viene pagato dall’imputato, a meno che quest’ultimo non goda del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto cittadino non abbiente. Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal Testo Unico spese di Giustizia e consente a coloro che sono titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro di poter far valere i loro diritti a spese dell’erario nei giudizi civili, tributari e amministrativi ( sia promuovendo azioni che resistendo a pretese altrui), nonché di difendersi nel giudizio penale. Il vaglio dell’esistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio ( compresa la valutazione di non manifesta infondatezza) spetta al giudice penale per i giudizi penali e solo in via anticipata e provvisoria ai Consigli degli Ordini degli Avvocati per i giudizi civili. Nel giudizio civile il giudice ha quindi la facoltà di revocare il beneficio.

QUANTO COSTA?

L’avvocato, di fiducia o d’ufficio, che difende un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve dunque il proprio onorario dal Ministero della Giustizia secondo la liquidazione effettuata dal giudice al termine del procedimento. Quanto all’ammontare, la legge impone il dimezzamento automatico degli importi stabiliti dai parametri, anche se nella prassi spesso i magistrati scendono anche al di sotto della metà del minimo, con liquidazioni mortificanti per l’attività del difensore. Nello specifico, in materia di immigrazione il Cnf ha sottoscritto un protocollo per la liquidazione standardizzata degli onorari, sulla base delle diverse tipologie processuali. Per fare un esempio, il difensore che difende un migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato per un rito ordinario o sommario davanti al tribunale civile per una controversia di valore fino a mille euro, percepisce in tutto 400 euro ( per lo studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase di trattazione e fase decisionale). Per valore dai mille ai 5.200 euro, si arriva ad un massimo di 1.200 euro per tutte e quattro le voci. Anche in questo, caso, tuttavia, alcuni giudici stabiliscono di liquidare somme inferiori.

I TEMPI

I tempi per incassare il pagamento da parte del Ministero della Giustizia variano da foro a foro: il tempo minimo di attesa nei fori più virtuosi è di 6 mesi, ma in alcuni circondari gli avvocati aspettano anche tre o quattro anni prima di vedersi bonificato il compenso, e ciò sia a causa di disservizi degli uffici deputati a seguire l’iter dei pagamenti che per il rapido esaurimento dei fondi destinati a ciascun Tribunale nell’anno di competenza. Ogni anno, infatti, il Ministero stanzia per ogni circondario una cifra per le spese di giustizia e, quando il fondo si esaurisce, i crediti non pagati slittano all’anno successivo, quando nuove somme verranno messe a bilancio. Proprio per tentare di ridurre questi ritardi, è stato previsto il diritto per gli avvocati di compensare i debiti fiscali ( che comprendono ogni imposta o tassa, compresa l’Iva) con gli onorari del patrocinio a spese dello Stato.