La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la “legge Pinto”, nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia, quando non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo. «Dopo il forte monito contenuto nella sentenza n. 30 del 2014 - si legge nella nota della Consulta - la Corte costituzionale ha censurato l’articolo 4 della legge n. 89 del 2011 con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo ( articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La disposizione censurata con la sentenza n. 88, non offre infatti alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare». Continua la nota della Consulta: «Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità» . Fermo restando l’auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo, in proposito, la sentenza afferma: «Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».

Plaude Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale: «La sentenza della Corte Costituzionale sull’irragionevole durata dei processi è di fondamentale importanza perché afferma un principio basilare in democrazia: si nega giustizia al cittadino quando la giustizia è così irragionevolmente lenta da sconvolgere o fortemente condizionare il corso della vita degli individui. La violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti del- l’uomo è ed è stata centrale nell’azione politica del Partito Radicale e di Marco Pannella». Rita Bernardini poi aggiunge: «Nel penale, per esempio, chiedere l’amnistia per ridurre il contenzioso di milioni di procedimenti penali pendenti significa far ripartire una macchina oggi pressoché paralizzata, tanto più che decine di migliaia di procedimenti cadono in prescrizione ogni anno con conseguenze devastanti per le vittime dei reati; così come, anche per il colpevole, dover andare in carcere dopo molti anni dal fatto reato costituisce un danno irreparabile se nel frattempo si è ricostruito una vita, riabilitandosi senza l’intervento dello Stato».

Ma che cos’è la Legge Pinto che, secondo la Consulta, ha dei passaggi incostituzionali? È una legge che riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole, la possibilità di richiedere un’equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito. Si tratta, chiaramente, di uno strumento processuale volto a combattere il fenomeno, assai diffuso in Italia, della lunghezza eccessiva dei processi. Ma cosa si intende per durata ragionevole di un processo? Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno. Altri termini valgono per i procedimenti di esecuzione forzata, che si considerano di durata ragionevole se contenuti nel termine di tre anni, e per le procedure concorsuali, che si considerano di durata ragionevole se contenute nel termine di sei anni. Il termine ragionevole si ritiene in ogni caso rispettato se il giudizio definitivo e irrevocabile giunge nel termine massimo di sei anni.