Oggi, a partire dalle 12, si riunisce la commissione Giustizia della Camera dei deputati per esaminare i testi dei decreti delegati della riforma dell’ordinamento penitenziario. L’esame da parte della commissione si concluderà il 2 marzo per poi dare un parere. Altro passo importante per l’attuazione definitiva di una parte consistente della riforma. Dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri effettuata il 22 dicembre scorso, i decreti, prima di andare nella commissione Giustizia, dovevano passare alla ragioneria di Stato per la cosiddetta ' bollinatura”. Si era così realizzato uno step tecnico cruciale per il passaggio alle commissioni visto che la riforma dell’ordinamento penitenziario deve essere a costo zero. Manca ancora il passaggio alla commissione Giustizia del Senato per porre delle osservazioni non vincolanti ai decreti approvati. Quindi la strada per la definitiva attuazione della riforma è in salita, ma rimane la preoccupazione che diventi monca, perché ancora non passano al vaglio del Consiglio dei ministri i decreti sull’ordinamento minorile, sul lavoro, sull’affettività, sulla giustizia riparativa e sulle misure di sicurezza.

Preoccupazione espressa sia dai garanti locali e regionali dei diritti dei detenuti, sia dal Partito Radicale, che, ricordiamo ancora una volta, trova in prima linea l’esponente radicale Rita Bernardini con l’annuncio di uno sciopero della fame che riprenderà alla mezzanotte del 22 gennaio.

«Io proseguirò lo sciopero della fame – spiega aIl Dubbio Rita Bernardini - fino a quando questa legislatura non ha approvato i decreti delegati». Sì, perché, ricordiamo, il 4 marzo ci saranno le elezioni politiche e diventerà più complicata l’approvazione definitiva. Per ora, quindi, in commissione Giustizia della Camera c’è lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega. Il testo in esame, reso pubblico, si compone di 26 articoli, suddivisi in 6 capi dedicati rispettivamente alla riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione degli automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria. Tutti aspetti di vitale importanza per l’esecuzione penale volta al recupero delle persone e, nello stesso tempo, alla responsabilizzazione del detenuto.

MODIFICA ARTICOLO 4 BIS

Si tratta di una modifica importante, perché permette l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere, i cosiddetti reati ostativi. Tale modifica rientra nell’eliminazione degli automatismi e di preclusioni nel trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. L’art. 4 bis dell’attuale ordinamento stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società. Ma nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà. Ecco perché c’è stata una leggera modifica, escludendo categoricamente i terroristi e appartenenti alla criminalità organizzata. Il decreto delegato dice che la limitazione ai benefici ( lavoro all’esterno, permesso premio, misure alternative) in caso di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata deve essere provata con elementi che provino la esistenza di tali legami: si legge infatti che devono essere acquisiti elementi che indichino la sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata ( non bastando più come prima un semplice rimando al pensiero dell’Autorità Giudiziaria), con ciò implicando un’attività di accertamento e istruttoria che raccolga dati concreti e che non si fermi alla sola valutazione del Giudice. In materia di reati di sessuali contro i minorenni ( in particolare la prostituzione minorile e pornografia minorile, detenzione materiale pornografico minorile e iniziative di turismo per sfruttamento prostituzione minorile nonché violenza sessuale e di gruppo in danno di minori), nel valutare l’adesione al programma di riabilitazione, la modifica consente che il tribunale di sorveglianza valuti anche l’eventuale programma già iniziato dal condannato prima dell’inizio di esecuzione della pena – per esempio se abbia iniziato un percorso in fase cautelare in carcere o da libero in qualche comunità e l’abbia eseguito nell’attesa della sentenza definitiva - e che quindi, questo periodo ( che potrebbe essere anche di anni in caso di processo ordinario e vari gradi di giudizio), venga considerato ai fini della valutazione senza dover imporre che il tempo di valutazione riparta da zero a decorrere dalla notifica dell’ordine di esecuzione, momento in cui tecnicamente si diventa definitivi. Sempre sulla concessione delle misure alternative, lavoro all’esterno e permesso premio, oltre alla decisione della sorveglianza è previsto anche il parere del procuratore della repubblica in relazione al distretto di pronuncia della condanna. Inoltre, se il procuratore in questione ritiene che ci possano essere ancora esigenze di sicurezza da tutelare o collegamenti con le organizzazioni criminali, ne dà notizia al magistrato di sorveglianza che ha 30 giorni di tempo per acquisire elementi per provare se effettivamente sussistano tale emergenze. Altra modifica importante è l’esclusione del divieto del lavoro esterno, permessi premio, misure alternative nel caso in cui la procura antimafia stabilisca che non ci sia più il collegamento con la criminalità organizzata.

RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA

L’articolo 1 modifica, anzitutto, gli articoli 147 e 148 del codice penale in tema di infermità psichica dei condannati. Tale proposta di riforma è finalizzata a razionalizzare la disciplina dei casi di infermità psichica sopravvenuta attraverso l’abrogazione della disciplina dell’articolo 148 c. p., che era specificatamente ad essa dedicata, e la corrispondente estensione del rinvio facoltativo della pena anche nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità psichica. In tal modo, attraverso l’equiparazione tra grave infermità fisica e psichica, si determina un passo importante in quanto anche il disagio psichico si potrà giustificare l’applicazione di benefici per una detenzione in favore di una dignità del malato. Tra le varie modifiche, c’è un comma che prevede per detenuti e agli internati, i quali all’atto di ingresso in carcere abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale, la possibilità di proseguire tale percorso, anche attraverso il necessario supporto psicologico, in quanto l’interruzione de11a terapia ormonale avrebbe effetti pregiudizievoli sulla salute della persona. Un altro aspetto fondamentale è che il medico non farà parte della commissione di disciplina e avrà quindi la libertà di chiedere l’interruzione di un eventuale situazione di isolamento che non sia compatibile con lo stato psichico fisico della persona.

AFFIDAMENTO IN PROVA, MISURE ALTERNATIVE

Per quanto riguarda le misure alternative vengono messe in atto una serie di cambiamenti. Ad esempio c’è l’affidamento in prova. Secondo l’ordinamento attuale questa misura alternativa viene applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena. Con il nuovo ordinamento la soglia si allarga a quattro, relativamente a quella da eseguire. Sempre per l’affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni sull’esecuzione. Ad esempio coloro che non hanno una dimora propria, possono accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, oppure a un luogo di dimora sociale appositamente creata per l’esecuzione della pena. Poi, altro elemento importante, c’è anche il discorso relativo alla responsabilizzazione: all’atto dell’affidamento ci sarà un piano di trattamento individuale in cui ci sono i rapporti con l’Uepe ( Uffici per l’esecuzione penale esterna) e con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno. Viene considerata anche l’assunzione di specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima. Altro aspetto importane è che verrà istituita anche una specie di affidamento in prova per le persone con infermità psichica e sarà una sorta di presa in carico terapeutica.