IL DECRETO LEGISLATIVO OGGI IN CDM

Potrebbe essere la volta buona. Il decreto legislativo sulle intercettazioni dovrebbe tornare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri e, se varato, toccherà un ulteriore passaggio alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, poi il via libera definitivo. Nove articoli in tutto in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento, il pacchetto intercettazioni è forse il dl per il quale il Guardasigilli Andrea Orlando più si è speso e ora, dopo mesi di tentennamenti, si potrebbe essere finalmente arrivati all’accordo definitivo per l’approvazione. L’obiettivo del testo licenziato da via Arenula è chiaro: salvaguardare le intercettazioni co- me strumenti d’indagine, garantendo però maggiore equilibrio con i principi costituzionali della segretezza della corrispondenza e del diritto all’informazione.

DIFENSORI

L’articolo 2 del decreto modifica l’articolo 103, comma 7 del codice di procedura penale, che prevede le garanzie di libertà al difensore e il divieto di utilizzazione dei risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni ai difensori. L’aggiunta stabilisce che «quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è avvenuta».

I BROGLIACCI

Il dl stabilisce che le intercettazioni inutilizzabili, quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non vengono nemmeno indicati nei cosiddetti “brogliacci”, ovvero i verbali redatti in forma sommaria ex art. 268 c. p. p. da parte della polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia giudiziaria, negli intenti del dl, dovrebbe essere dunque un mero delegato all’ascolto, mentre sul pm incombe il dovere di controllare l’attività di intercettazione e verificare i contenuti e la loro utilizzabilità. Limiti anche alla trascrivibilità delle intercettazioni. Divieto di trascrizione «anche sommaria delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini», salvo che lo disponga il pm con decreto motivato «quando ne valuta la rilevanza per fatti oggetto di prova». Nel verbale delle operazioni va indicata solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Per tutelare la riservatezza, infine, pm e giudici avranno l’obbligo di riportare nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, «ove necessario» solo i «brani essenziali» delle intercettazioni e alla stessa rego- la dovranno ispirarsi anche le informative della polizia giudiziaria.

NUOVO REATO

Il nuovo reato, il 617- septies, è rubricato «diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» e prevede la reclusione fino a 4 anni per chi diffonde riprese audio o video compiute fraudolentemente «al fine di recare danno all’altrui immagine o reputazione». Esclusa, tuttavia, la punibilità nel caso in cui la diffusione consegua alla loro utilizzazione in procedimenti giudiziari, o per «l’esercizio del diritto di difesa» o «del diritto di cronaca».

I TROJAN

Il decreto legislativo modifica il codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di «captatore informatico», i cosiddetti Trojan Horse, virus spia che “infettano” cellulari e pc, trasformandoli in trasmettitori video e audio. Il testo prevede che il decreto di autorizzazione contenga «le ragioni che la rendono necessaria» e, se si procede per delitti diversi da mafia e terrorismo, anche «i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono». I risultati, inoltre, «non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso decreto di autorizzazione», salvo il caso di delitti con obbligo di arresto in flagranza.

CONSERVAZIONE

Novità riguardano invece la conservazione dei verbali. Verbali e registrazioni dovranno essere conservati integralmente «in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pm che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto». Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni il pm dovrà occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova, che potranno subito essere esaminati con possibile ascolto delle intercettazioni da parte dei difensori, senza però possibilità di estrarne copia.