Riportiamo di seguito un ampio stralcio della relazione introduttiva al disegno di legge su “Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali”, varato lo scorso 7 agosto dal Consiglio dei ministri e appena trasmesso alla Camera dei deputati.

Il provvedimento è stato presentato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando.

«Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti “forti”, individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese, come definite sulla scorta dei parametri europei. Nelle convenzioni tra tali soggetti il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.

In tema di compatibilità dell’intervento in commento con il diritto dell’Unione europea deve essere rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza 5 dicembre 2006, resa nei procedimenti riuniti C- 94/ 04 ( Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari) e C- 202/ 04 ( Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro Roberto Meloni) ha affermato che gli obiettivi della tutela dei consumatori ( destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico, idonei a giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi, ma a due condizioni: che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; che il provvedimento nazionale non travalichi l’obiettivo medesimo.

Il disegno di legge in esame si rende necessario al fine di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti nonché per evitare che una concorrenza potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condotte di abuso dei predetti soggetti, per altro verso, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tradursi nell’offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità. Questi obiettivi sono perseguiti non attraverso l’introduzione di un sistema tariffario, che potrebbe risultare in contrasto con i princìpi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale.

(...) È opportuno premettere che il legislatore nazionale è intervenuto già diverse volte a tutela del contraente debole per porre rimedio al diverso potere economico tra le parti interessate, anche sotto il profilo delle asimmetrie informative. Si segnala, in particolare, il Codice del consumo ( decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) in cui, per quel che qui interessa, l’obiettivo del riequilibrio del regolamento contrattuale è perseguito con lo strumento della “nullità di protezione”, come testualmente re- cita la rubrica dell’articolo 36 del predetto codice.

(...) La nullità parziale garantisce il professionista, perché consente l’inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contra legem; la convenzione contrattuale conclusa nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali con il “cliente forte”, invece, rimane in piedi. Nella proposta normativa la nullità opera come strumento correttivo dell’assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla presenza delle clausole vessatorie e dalla corresponsione al professionista di un compenso non equo. La ratio si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in tema di Codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge».

LE CLAUSOLE

«(...) L’articolo 2 ( clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali) prevede che le clausole contenute all’interno di una delle convenzioni di cui all’articolo 1 sono vessatorie se, anche in della non equità del compenso pattuito, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato. È previsto che si presumono vessatorie fino a prova contraria una serie di clausole, e in particolare quelle, elencate esemplificativamente, che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito; d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione secondo cui, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati».

IL COMPENSO

«L’articolo 4 ( determinazione giudiziale dell’equo compenso) prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell’equo compenso dell’avvocato che ha svolto la prestazione legale oggetto del contratto dichiarato parzialmente nullo, il giudice tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata.