A quattro anni dall’entrata in vigore della legge professionale forense del 2012, il ministero della Giustizia ha adottato il regolamento attuativo che disciplina le modalità di costituzione della camere arbitrali e di conciliazione da parte dei consigli degli ordini degli avvocati. Il decreto si inserisce idealmente nel “pacchetto” ministeriale di potenziamento delle cosiddette “adr” - i metodi di risoluzione alternativa delle controversie di cui fanno parte anche la negoziazione assistita e la mediazione - e prevede che le camere arbitrali abbiano autonomia organizzativa ed economica e che vengano costituite con delibera dei consigli degli ordini.

A differenza di mediazione e negoziazione, l’arbitrato è un sistema giurisdizionale di risoluzione della controversia, che prevede la presenza di un difensore: secondo la previsione del codice di procedura civile, infatti, le parti possono accordarsi nel deferire agli arbitri la decisione di una controversia su diritti disponibili. Proponendo la domanda di arbitrato, viene individuato l’oggetto del contendere e il lodo redatto dagli arbitri ha efficacia di sentenza.

Il regolamento disciplina in modo preciso i requisiti di onorabilità e le incompatibilità degli arbitri e il numero, i requisiti e regime di incompatibilità dei componenti del consiglio direttivo individuati dall’ordine ( non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale né svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia).

Il consiglio direttivo della camera arbitrale ha l’incarico di tenere l’elenco degli arbitri, designa gli arbitri con un meccanismo di rotazione, approva il codice etico e promuove attività formative. Per iscriversi all’elenco degli arbitri e dei conciliatori, gli avvocati devono presentare richiesta sulla base delle aree professionali individuate dal decreto: diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; diritto della responsabilità civile; diritto dei contratti, commerciale, industriale, bancario, finanziario e delle procedure concorsuali; diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale; diritto amministrativo; diritto internazionale e dell’Unione europea.

Il testo, che ha recepito alcune delle osservazioni presentate dal Consiglio Nazionale Forense, lascia tuttavia aperte alcune questioni - a partire dall’obbligo o meno di registrazione presso un ente della camera arbitrale istituita dall’ordine forense - che potrebbero creare difficoltà nell’applicazione pratica del regolamento.

Non è tuttavia da escludere che il ministero emani delle circolari interpretative, per chiarire i punti lasciati in sospeso.