Tra le ipotesi allo studio del governo per rendere più restrittive le norme sull’immigrazione “irregolare” c’è l’abolizione dei ricorsi in appello per i richiedenti asilo. «Certo, i tempi lunghi in questo tipo di contenziosi equivalgono a risolvere di fatto la situazione con il possibile dileguarsi del ricorrente», riconosce il presidente emerito della Consulta Cesare Mirabelli. Che però considera «difficilmente percorribile» l’idea di «eliminare del tutto il giudizio di secondo grado». C’è da dubitare, sostiene l’ex vertice della Corte costituzionale, che «l’onerosità e i tempi richiesti da questo tipo di giudizi siano ragioni sufficienti per derogare al principio di eguaglianza, sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione». Si tratta di una bocciatura di notevole peso, per un progetto che il ministero della Giustizia in particolare esamina da mesi. Già lo scorso 3 agosto infatti il guardasigilli Andrea Orlando prefigurò davanti alla commissione Schengen, nel corso di un’audizione, la possibilità di eliminare del tutto il secondo grado di giudizio per quegli immigrati che si vedevano respinta la richiesta di asilo politico. «Abbiamo 3500 impugnazioni al mese, impossibile definirle tutte», spiegò Orlando. Ma i profili di incostituzionalità indicati da Mirabelli lasciano intravedere un percorso assai problematico, per la proposta di legge su cui sono al lavoro lo stesso Orlando e il ministro dell’Interno Marco Minniti.

Presidente emerito della Consulta, tra le voci più autorevoli nel campo del diritto costituzionale, Cesare Mirabelli offre il suo giudizio sulla possibile “stretta” in materia di immigrazione dopo averlo ponderato con il massimo scrupolo, ma arrivato al punto afferma: «È difficilmente percorribile l’ipotesi di eliminare del tutto il ricorso in appello per chi chiede protezione internazionale: una norma del genere può urtare contro il principio di eguaglianza». Sembra una bocciatura di non poco conto rispetto a una soluzione che il ministero della Giustizia studia da mesi.

Partiamo dal reato di clandestinità: abolirlo è opportuno?

Credo vada fatta innanzitutto una distinzione tra chi viene tratto in salvo da un naufragio e chi si trattiene clandestinamente. Applicare la fattispecie di reato anche nel primo caso ha intasato i tribunali dei luoghi d’arrivo. Il più delle volte l’accertamento dell’identità è difficilissimo. Un primo passo avanti consisterebbe proprio nel liberarsi dal peso di questo spreco di giurisdizione. Ciò detto, andrebbe ricordato che l’affermazione del diritto d’asilo è un elemento di civiltà dall’alto significato e va mantenuto.

Lo vede messo in discussione?

Intendo dire che si deve partire dall’articolo 10 della Costituzione, che garantisce l’asilo allo straniero al quale fosse negato l’esercizio delle libertà democratiche nel Paese d’origine. È un principio ispirato a una visione di solidarietà culturale, che riconosce il diritto alla libertà come uno dei diritti umani fondamentali. A questo aggiungo che l’immigrazione economica è sì un fatto distinguibile, ma non in modo così drastico.

Perché?

È un fenomeno connesso a esigenze di vita basilari: va affrontato e risolto sul piano internazionale. Parliamo del diritto di vivere, che è evidentemente un diritto umano fondamentale: dietro l’immigrazione economica ci sono esigenze alimentari basilari.

Anche alla luce di una sfumatura così sottile, crede che abolire l’appello nei procedimenti sulle richieste d’asilo sia costituzionalmente legittimo?

Il punto di riferimento è l’articolo 24 della Costituzione, che riconosce la possibilità di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, a tutti. Attenzione: non a tutti i cittadini ma semplicemente a ogni individuo. Di nuovo, ci troviamo davanti a una garanzia che è sancita anche dalla Convenzione dei diritti umani e che non può essere negata a chi entra nel territorio dello Stato.

La tutela in giudizio deve essere dunque assicurata con forme identiche a tutti, stranieri compresi?

Tutti, stranieri compresi, hanno diritto a un giudice terzo e imparziale. Ma aggiungo: come rispondere a questa esigenza, attraverso quali procedure, come attrezzare la giurisdizione allo scopo, non può voler dire predisporre una maglia così larga da compromettere l’efficacia di un diniego del diritto d’asilo.

La proposta di legge allo studio del Viminale e del ministero della Giustizia punta proprio a stringere questa maglia: fino a che punto può farlo?

Intanto può esserci senz’altro un procedimento speciale. La Costituzione consente che vi sia un giudice specializzato per particolari materie, una semplificazione del rito e una specifica rapidità degli atti. Tutto legittimo anche nella prospettiva di assicurare, appunto, efficacia alla decisione. Così come è legittimo che il principio di oralità nel processo sia visto nella sua massima semplificazione: mi riferisco all’ipotesi prospettata dal governo di sentire l’interessato in teleconferenza. E ancora: è sostenibile l’idea di una decisione motivata succintamente. Ma la soppressione dell’appello è cosa diversa.

Perché è diversa?

Qui ho l’impressione che si tocchi un altro aspetto, e in ultima analisi l’articolo 3 che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge: come escluderla solo per questi individui, ovvero gli immigrati, e solo per questa materia?

Il governo punta su questo anche considerato l’enorme numero di appelli proposti, circa 3500 al mese.

Eliminare del tutto il ricorso in appello è un’ipotesi difficilmente percorribile. È dubbio che l’onerosità e i tempi richiesti dai giudizi siano ragioni sufficienti per derogare al principio di eguaglianza. Si tratta, va ricordato, di procedimenti civili. Ma restano altri margini da poter utilizzare.

A cosa si riferisce precisamente?

A un appello con rito speciale che preveda, come già ipotizzato dal governo, una procedura in camera di consiglio, e che sia definito con decisione succintamente motivata. E soprattutto, sarebbe utile prevedere termini ristretti per proporre appello: la rapidità finirebbe per scoraggiare impugnazioni infondate. Mi pare un aspetto che risponde in parte all’esigenza di deflazionare il contenzioso. I tempi lunghi equivalgono a risolvere di fatto la situazione con il possibile dileguarsi del ricorrente.

Espellere prima della condanna definitiva gli immigrati anche regolari che commettono reati: questa ipotesi, avanzata anche dal componente dell’Anm Antonio Sangermano, è plausibile?

Se ne può discutere. Come si può mettere in discussione l’attribuzione del diritto d’asilo per chi ha precedenti penali nel Paese d’origine. L’apertura non può riguardare ogni soggetto a prescindere da una sua concreta pericolosità.