È difficile formulare giudizi "definitivi" su una legge in corso di approvazione, considerate le possibili "variabili" alle quali può andare incontro. Ancor più difficile è il compito nel caso di un provvedimento che tocca "a macchia di leopardo" profili sostanziali, processuali e penitenziari.La riflessione, se possibile, è aggravata dal fatto che a fianco a norme che possono essere operative con l'entrata in vigore della legge, altre ?in parti non secondarie? sono contenute nelle leggi-delega. Nel giudizio valutativo, poi, si dovrebbe tener conto ?tra le contrapposte istanze che si sono (e si stanno) confrontando sul provvedimento? anche di ciò che si ipotizza di fare e ciò che risulta dal testo della commissione Giustizia del Senato.Ciò posto, nel merito, il provvedimento rappresenta sicuramente la visione che la magistratura ritiene essere il livello minimo per assicurare l'efficientismo del processo ed il massimo di tutela concedibile alle istanze difensive. Dalla prospettiva dell'avvocatura i termini saranno invertiti.Il dato trova conferma nella disciplina della prescrizione ed in quello delle intercettazioni telefoniche.Sotto il primo profilo, ribadita la commistione tra profili processuali e sostanziali, se può essere ragionevole aver ridotto il tempo della sospensione a diciotto mesi, non può negarsi che manca ogni riferimento alla durata ragionevole del processo, sicché è facile prevedere un allungamento dei tempi del giudizio, con negative conseguenze soprattutto per le prove e le misure cautelari, in particolare patrimoniali.Quanto alle intercettazioni telefoniche, in attesa della traduzione delle direttive in dati normativi, se si possono apprezzare alcune precisazioni in tema di virus informatico, riguardo soprattutto all'eliminazione del riferimento all'ipotesi associativa di cui al recente pronunciamento delle Sezioni unite, restano da definire e soprattutto da attuare nella prassi la tutela del segreto, della conoscenza da parte delle difesa, della tempistica dell'udienza stralcio, dell'effettività delle invalidità di tutela dei dati sensibili e degli elementi favorevoli alla difesa.Restano alcuni eccessi di operatività del doppio binario che offuscano la reintroduzione del concordato in appello. Perplessità permangono per la disciplina dell'abbreviato in relazione alla sanabilità delle invalidità, mentre è positiva l'eliminazione della declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.I vincoli sulle impugnazioni, tesi alla razionalizzazione della materia ed alla previsione di oneri di specificità per la difesa, sono compensati da una certamente positiva visione del ruolo del pubblico ministero nella disciplina della legittimazione ad appellare ed a ricorrere: eliminazione dell'appello incidentale; ricorso per violazione di legge in caso di doppia conforme; rinnovazione del giudizio d'appello in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento.Se c'è positivamente l'eliminazione dell'esposizione introduttiva, rimane confermato il potere di sollecitazione del gip all'integrazione delle lacune investigative, mentre il "buco nero" della disciplina delle misure cautelari reali non può ritenersi colmato dalla reintrodotta partecipazione all'udienza davanti alla Cassazione, dopo gli inopinati blitz delle Sezioni unite in materia.Non può segnalarsi ?rispetto alle vocazioni equilibriste tra le sollecitazioni di varie parti, politiche, corporative, ordinamentali? il tributo pagato in relazione al dibattimento a distanza.Del resto, non c'è niente di più "politico" del processo penale e spesso chi governa sa di camminare alla ricerca di equilibri possibili.