«Dimostrare l’associazione per delinquere di stampo mafioso è molto più complicato dal punto di vista probatorio, soprattutto quando si tratta di associazioni criminali di nuova costituzione». Spiega così Giovanni Fiandaca, professore di diritto penale all’università di Palermo, la sentenza d’Appello sulla cosiddetta “mafia di Ostia”, che ha riformato il giudizio di primo grado, escludendo il reato previsto dall’articolo 416 bis del Codice Penale.I giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Roma, infatti, hanno derubricato ad associazione per delinquere semplice il reato contestato ai 18 imputati, tutti legati alle famiglie Facciani e Trassi. Il secondo grado, dunque, ha ribaltato il precedente verdetto: otto condanne, dieci assoluzioni e cadute sia l’associazione che l’aggravante della modalità mafiosa.Perchè per le associazioni criminali di nuova costituzione la prova è più difficile?Il problema è di natura prettamente tecnica, di qualificazione giuridica del rato. Perchè sia riconosciuto il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, è necessario il requisito del metodo mafioso, ovvero che l’associazione si sia avvalsa di una forza di intimidazione che provoca nell’ambiente circostante la condizione di assoggettamento e omertà. La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ritiene che, per integrare il reato di cui al 416bis, l’associazione criminale debba essere in grado di esprimere un’intimidazione effettiva nell’ambiente circostante. Proprio questo è particolarmente difficile da dimostrare nel caso di nuove cosche, perchè il reato è tagliato sulle mafie classiche radicate nel territorio. Il problema, però, non è nuovo per le Corti: ciò che è successo nell’inchiesta di Ostia si è verificato anche nel caso delle formazioni ‘ndranghetiste in Liguria, Piemonte e Lombardia.Dal punto di vista dell’indagine, quindi, si sarebbe dovuti partire da un’ipotesi di associazione per delinquere semplice?No, io credo che nel caso di incertezza oggettiva nella fase di indagine, ovvero quando il quadro non è chiaro, sia corretto partire ipotizzando il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Come si è detto, tuttavia, nel caso del 416bis, l’onere probatorio per l’accusa è molto maggiore, perchè gli elementi richiesti sono più specifici.La sentenza, però, è stata letta come una squalificazione del fenomeno criminale di Ostia.Si tratta di un errore, la sentenza non contiene alcun giudizio soggettivo di valore, sulla maggiore o minore gravità. Il fatto di derubricare il reato da associazione per delinquere di stampo mafioso ad associazione per delinquere semplice attiene unicamente all’esigenza probatoria. Non esiste, in linea di principio, alcuna discrezionalità per il giudice ma solo una valutazione delle prove, che portano a qualificare la condotta in un senso o nell’altro.E’ possibile che l’esito dell’Appello di Ostia influenzi quello di Mafia Capitale, visto che l’inchiesta romana ha un impianto accusatorio molto simile?Ovviamente non esiste alcun vincolo di causa effetto. Si tratta di giudizi separati, anche se il problema giuridico ha numerose affinità. L’unica cosa che si può dedurre è che la Corte d’Appello di Roma ha la tendenza a utilizzare un metro di giudizio molto rigoroso per qualificare il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e che questo potrebbe essere applicato anche all’inchiesta di Mafia Capitale.Le nuove associazioni criminali hanno elementi diversi rispetto alle cosiddette mafie classiche e questo rende difficile qualificarle con la forma più grave del reato associativo, ovvero il 416bis. Ritiene allora che sarebbe necessaria l’introduzione di una nuova fattispecie di associazione per delinquere, che inglobi specificamente queste nuove forme di criminalità?Io sono contrario alla creazione di nuove figure di reato. Credo che porterebbero solo ad ulteriori incertezze dal punto di vista della qualificazione giuridica. Se si aggiungessero “contenitori”, ci sarebbero solo maggiori problemi di confini tra fattispecie.E quindi è sufficiente la semplice associazione per delinquere?In linea di principio, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, l’associazione per delinquere comporta comunque pene molto rigorose, perchè i membri dell’associazione rispondono anche dei reati di scopo. In altre parole, gli associati sommano alla pena per il reato associativo, anche quella dei singoli reati specifici commessi. Esiste, comunque, un problema di qualificazione giuridica. In questo senso ritengo, e con me molti professori di diritto penale, che si possa pensare di riformare l’articolo 416bis, connotandola in maniera più moderna.Che cosa significa?In prospettiva futura, si potrebbe ragionare se depurare la fattispecie del 416bis di quei tradizionali elementi sociologici e ambientali tipici delle mafie del meridione come Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra. In questo modo, sarebbe più facile incanalare in questo particolare reato le nuove derivazioni delle mafie classiche.