Non solo unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il ddl Cirinnà, approvato la settimana scorsa in via definitiva, introduce nel nostro ordinamento i “contratti di convivenza”, stipulabili sia dalle coppie omosessuali che eterosessuali. Unici requisiti richiesti ai conviventi sono la maggiore età, il vincolo affettivo e la volontà di reciproca assistenza morale e materiale. Novità assoluta in Italia, questi contratti offrono una inedita forma di regolazione degli aspetti più importanti della vita in comune - anche nel caso in cui il rapporto dovesse finire - per tutte le coppie che non hanno scelto il legame matrimoniale.La struttura giuridica ricalca quella dei negozi di diritto privato, per cui è prevista la forma scritta a pena di nullità e la sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. «Si tratta di una previsione davvero interessante, perchè riallinea l’ordinamento alla realtà della vita delle persone. E’ anche un’ottima occasione per noi avvocati, che già oggi siamo i primi referenti per le coppie che vogliono regolare il loro rapporto: ora possiamo anche ratificarlo formalmente, nel caso dei contratti di convivenza», ha detto l’avvocato familiarista Maria Antonia Pili, invitata al convegno di Trento per intervenire sul tema delle unioni civili. E il plauso per questa scelta legislativa è arrivato anche da parte del Consiglio Nazionale Forense: «E’ il riconoscimento legislativo di una attività di consulenza alle famiglie, nella quale i legali sono spesso già coinvolti per scelta dei propri assistiti. E’ però anche un ulteriore passo avanti nel riconoscimento di nuove funzioni a valenza pubblicistica, come per esempio già accaduto con la negoziazione assistita, che proprio nella materia familiare sta dando i risultati migliori».La coppia che stipula il contratto di convivenza, infatti, si riconosce reciprocamente una serie di diritti: il diritto di visita e di assistenza in caso di ricovero, con la possibilità di assegnare al partner il diritto a prendere decisioni per sè in ambito medico; il diritto a succedere e di subentrare nel contratto di affitto della casa, se stipulato a nome del convivente defunto. Ma, soprattutto, anche per i conviventi è ora possibile definire degli obblighi di contribuzione reciproca alle spese di vita comune e, in particolare, fissare i criteri per attribuire la proprietà dei beni comprati durante la convivenza. Una sorta di regime di comunione o separazione dei beni, dunque, sulla falsariga di quella prevista dal matrimonio. Infine, anche se il legame sentimentale finisce, la legge prevede dei minimi diritti e doveri reciproci anche per gli ex conviventi. Anche in questo caso, infatti, il giudice potrà decidere di assegnare gli alimenti a uno dei due, nel caso in cui versi in stato di bisogno. Quanto all’ ammontare, sarà parametrato alla durata della convivenza.Il ddl ha assegnato agli avvocati la facoltà redigere, modificare ed estinguere la scrittura privata del contratto di convivenza, ma soprattutto quella di autenticare la sottoscrizione delle parti, attestando la conformità del contratto alla legge e all’ordine pubblico. «Si tratta di una prerogativa importantissima, che proietta ancora di più la nostra professione nell’ottica di fornire ai cittadini un sostegno preventivo. E’ ancora in voga, infatti, lo sbagliato luogo comune secondo il quale dall’avvocato si va quando c’è qualcosa che non va. Dall’avvocato, invece, è utile andare anche per ricevere consulenze e prevenire problemi futuri. O, come nel caso dei contratti di convivenza, per avere assistenza nel regolare nel migliore dei modi un legame sentimentale che diventa anche giuridico» ha commentato l’avvocato Pili.Si apre un nuovo capitolo per il diritto di famiglia, dunque, che si allarga non solo alle unioni civili ma anche a questa nuova forma di convivenza, regolata e tutelata dall’ordinamento. Le nuove prerogative degli avvocati, invece, si inseriscono nel quadro più ampio di un percorso legislativo, che colloca il professionista non più solo nelle aule dei tribunali ma che lo rende soggetto attivo nella giurisdizione forense, che si compone di una dimensione sia processuale che extraprocessuale.